Circolare n. 7 - 2017

Deducibilità del compenso all'amministratore

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20033/2017, ha confermato che i compensi pagati agli amministratori (non professionisti) entro il 12.01.2018 costituiscono un costo dell'esercizio precedente, secondo il "principio di cassa allargato”, avallando la direttiva della Agenzia delle Entrate con Circolare Ministeriale n. 57/E del 2000.

Ne consegue che se il compenso viene pagato mediante assegno “bancario o circolare”, rileva la data apposta sull'assegno che deve portare come ultima data utile per la deducibilità il 12.01.2018.
È opportuno però evidenziare che se il compenso viene pagato con "bonifico bancario” non si deve guardare la data in cui viene effettuato ma si deve far riferimento all'esercizio in cui la somma viene accreditata al beneficiario.

Pertanto se il bonifico porta la data del 10.01.2018 e risulta accreditato sul conto corrente dell'amministratore il 13.01.2018, il compenso non sarà deducibile nell'esercizio precedente (2017) ma in quello successivo (2018).

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.

 

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