Circolare n. 3 - 2016

EQUITALIA : SANATORIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
(DECRETO FISCALE 193/2016)

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 ha dettato le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

L’agevolazione consiste nell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Il contribuente che intenda avvalersi della “rottamazione” delle cartelle di pagamento dovrà:

  •  pagare solo le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, gli aggi maturati a favore dell’agente, il rimborso delle spese per le procedure esecutive ed il rimborso per le spese di notifica;
  •  essere in regola con il pagamento delle rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 qualora abbia in essere piani di dilazione;
  •  a pena di inammissibilità presentare istanza, redatta su apposito modulo (disponibile online entro il 7 novembre), entro il 23 gennaio 2017 indicando la modalità di pagamento prescelta;
  •  attendere entro il 24 aprile 2017 la comunicazione da parte del concessionario della riscossione relativamente all’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata (max n. 4 rate), l’importo di ciascuna delle 4 ed il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà, quindi, essere fatto in un’unica soluzione o in 4 rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazioni del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale:

  •  le prime due rate saranno pari ad 1/3 ciascuna delle somme complessivamente dovute;
  •  la terza e la quarta saranno pari ad 1/6 ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 ed il 15 marzo 2018.

 

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione, l’Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari ed esecutive, fermo restando quelle eventualmente già avviate.

Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione agevolata, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue dovute e l’esclusione ad una nuova rateazione.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.

 

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BETTIOL, SESSA & ASSOCIATI

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