Circolare n. 2 - 2016

EQUITALIA : RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE (Legge 160/2016)

Chi è decaduto dal beneficio di una precedente rateazione con l’agente della riscossione può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa sino ad un massimo di 72 rate mensili, senza presentare alcun tipo di allegato documentale, se non la semplice istanza, per importi fino ad Euro 60.000,00.

Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

È opportuno evidenziare che, una volta ottenuto il nuovo piano di dilazione, esso non potrà essere prorogato, nemmeno in caso di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria.

 

Quali sono le condizioni:

  • La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016 compilando e presentando in Equitalia l’apposito modulo disponibile online e presso gli sportelli;
  • Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

 

Cosa succede dopo il 20 ottobre 2016:

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Attenzione: Si ricorda che, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.

 

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BETTIOL, SESSA & ASSOCIATI

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